Preavviso di fermo amministrativo e competenza giurisdizionale

Preavviso di fermo amministrativo e competenza giurisdizionale

Preavviso di fermo amministrativo e competenza giurisdizionale

Com’è noto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato, con la pronuncia n. 10261 del 27 aprile 2018, il principio per cui la competenza a conoscere dell’impugnazione di un fermo amministrativo gravante su un autoveicolo appartiene al Giudice di Pace qualora il titolo su cui si fonda la pretesa esattoriale sia costituito da mancato pagamento di sanzioni stradali. La statuizione si basa su questo rilievo: che le regole del ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo debbono seguire gli stessi principi relativi all’impugnazione della cartella stessa e non quelle relative all’esecuzione forzata. Ciò, in quanto, come la stessa S.C. aveva già deciso (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354), il fermo amministrativo costituisce non già un atto esecutivo prodromico all’esecuzione, ma invece una «misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria»[1].

In applicazione di tali principi, la S.C. è tornata in argomento con la pronuncia n. 24771 pubblicata l’8 ottobre scorso e resa dalla 3ª sezione, che ha deciso il conflitto di competenza fra il Tribunale e il Giudice di Pace di Salerno, affermando la competenza di quest’ultimo.

Buona lettura.

Cass. civ., 3ª sez., 8 ottobre 2018, n. 24771


Note

[1] Ne discende che la competenza ad impugnare il fermo amministrativo (o il suo preavviso) sarà così ripartita:

  • Giudice di Pace, se si tratta di fermo relativo al mancato pagamento di sanzioni per violazione delle norme relative alla circolazione stradale previste dal Codice della Strada, nonché nei casi in cui il limite di valore sia inferiore a quelli previsti dall’art. 65, lett. a) e b), D.Lgs. n. 150/2011.
  • Tribunale, se si tratta di fermo relativo al mancato pagamento di contributi previdenziali.
  • Commissione tributaria, in caso di mancato pagamento di imposte o tasse.